(massima n. 1)
Costituisce violazione del principio di specialitā dell'estradizione l'inclusione, nel cumulo, di una pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione venne richiesta, in quanto tale pena non č eseguibile, salvo che non vi sia stato consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilitā, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno.