(massima n. 1)
L'art. 721 c.p.p. stabilisce il divieto di restrizione della libertā personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa, con esclusivo riferimento all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza. Il principio di specialitā, pertanto, non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non č finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensė alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolositā sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto.