(massima n. 1)
Il principio di specialitā dettato dall'art. 721 c.p.p. subordina l'applicazione della misura restrittiva della libertā personale dell'indagato estradato all'esistenza di due titoli, entrambi necessari e imprescindibili, l'ordinanza del giudice emessa a norma degli artt. 273 ss. c.p.p. e la dichiarazione di consenso dello Stato estero espressa in relazione allo specifico reato per il quale la misura č disposta. La mancanza del secondo elemento rende l'ordinanza emessa titolo imperfetto e non eseguibile. Ne consegue che č legittimo il provvedimento del tribunale del riesame che sospende l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare sino all'arrivo del parere favorevole dello Stato estero all'accoglimento dell'estradizione. (Alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente che lamentava il mancato annullamento del titolo custodiale, sul rilievo dell'improcedibilitā dell'azione penale e dell'illegittimitā della sospensione, non prevista da alcuna norma di legge).