(massima n. 2)
Non costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'assoggettamento dell'estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l'estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo (nella specie, il riconoscimento della sentenza di condanna straniera chiesto dallo stesso estradato). E invero, l'esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario.