(massima n. 1)
Il rispetto del principio di specialitā che ai sensi dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300 comporta, sostanzialmente, un temporaneo difetto di giurisdizione scaturente dall'obbligo di non assoggettare a misura restrittiva della libertā personale la persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione č stata concessa riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna dell'estradato. Ne consegue, in ipotesi di reato permanente, che, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertā personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nella quale la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale de libertate che aveva ritenuto la legittimitā dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare per la parte della condotta successiva al momento della consegna dell'estradato).