(massima n. 1)
Il principio in forza del quale, allorché concorrono pił pene, alcune delle quali ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante al condannato deve applicarsi nella misura consentita soltanto alle pene suscettibili di immediata esecuzione non estende la sua portata fino a travolgere l'efficacia di pronunce applicative di provvedimenti di clemenza adottate dal giudice italiano prima dell'intervento dell'autoritą giudiziaria straniera, le cui decisioni non possono avere, in tale ambito, alcuna valenza nell'ordinamento giuridico nazionale, né, a maggior ragione, determinare una sorta di fungibilitą degli indulti non prevista da alcuna norma di legge.