(massima n. 1)
Poiché il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione, ma vi pone solo delle limitazioni, esso, se comporta la non eseguibilità di pene inflitte per fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'estradizione è stata concessa, non incide sull'applicabilità delle norme processuali attributive della competenza. Ne consegue che in caso di pluralità di condanne, giudice dell'esecuzione competente è sempre quello che pronunciò l'ultima di esse, a nulla rilevando che si tratti di provvedimento non suscettibile di essere incluso nel cumulo, perché non eseguibile, siccome non assistito da provvedimento di estradizione.