(massima n. 1)
In tema di estradizione, l'art. 15 del trattato italo-canadese sottoscritto il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità — tali configurandosi, invece, solo il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte dell'estradato, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio — né la suddetta ipotesi è prevista da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ovvero dalla disciplina suppletiva dell'art. 721 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inefficace, come deroga al principio di specialità, la rinuncia preventiva e generalizzata dell'estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste dalla legge interna per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto).