(massima n. 1)
Il principio di specialità stabilito dalla Convenzione europea di estradizione non inibisce di procedere, in forza di sentenza ancora ineseguibile perché non coperta da estradizione, alla revoca di un beneficio (nella specie condono D.P.R. 394 del 1990), poiché detta revoca non determina l'esecuzione, nemmeno parziale, della condanna non investita da estradizione, ma incide unicamente sull'esecuzione della pena per la quale il soggetto è stato ritualmente estradato in Italia, con la conseguenza che egli sarà sottoposto ad espiazione unicamente in forza del titolo oggetto del provvedimento estradizionale, sia pure per effetto, automaticamente determinato ex lege, di altra sentenza irrevocabile di condanna allo stato non ancora coperta da estradizione.