(massima n. 1)
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialitā previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non č consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa č stata concessa.