(massima n. 1)
In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicché la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna. (La S.C. ha altresì ritenuto la non riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 c.p.p.).