(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, lo stato richiedente non è legittimato ad impugnare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell'estradando. Tale diritto, infatti, compete solo al P.G. presso la corte di appello, alla persona interessata ed al suo difensore. Invero il diritto dello Stato estero ad intervenire nel procedimento di estradizione (diritto riconosciuto dall'art. 702 c.p.p.) legittima lo Stato suddetto ad impugnare — con ricorso per cassazione — le sentenze pronunziate dalla corte di appello in tema di estradizione, ma non anche ad interloquire nel procedimento incidentale de libertate, instauratosi a carico della persona nei cui confronti l'estradizione viene richiesta. D'altronde, benché lo Stato estero possa, ai sensi dell'art. 715 c.p.p., richiedere l'emissione di provvisoria misura coercitiva in danno del soggetto nei cui confronti la domanda di estradizione è in itinere, tale facoltà — finalizzata alla applicazione di una misura cautelare interinale — non conferisce allo Stato richiedente alcun potere di impugnazione in ordine alle vicende cautelari dell'estradando, ma rappresenta il mero presupposto di fatto in forza del quale è possibile procedere, su richiesta motivata dal Ministro di grazia e giustizia (ed in vista di una instauranda procedura di estradizione), alla applicazione provvisoria di una misura cautelare.