(massima n. 2)
In tema di misure cautelari previste ai fini dell'estradizione per l'estero, la Corte di cassazione è giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione avverso un suo provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 718, comma 1, c.p.p. poiché assume la veste di giudice di merito chiamato a decidere in prima ed unica istanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare imposta all'estradando, per la pendenza, dinanzi a sè stessa, del procedimento per la decisione definitiva sulla concessione dell'estradizione.