(massima n. 1)
L'art. 908 c.c., imponendo ai proprietari degli edifici l'obbligo di costruire tetti in maniera tale che le acque pluviali scolino nei loro terreni e non nei fondi finitimi, esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913, che disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente. Pertanto la deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguentemente alla costruzione di un tetto, non può trovare il suo fondamento nell'art. 913 c.c., bensì nella costituzione di una servitù di stillicidio, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dall'art. 908 c.c., consenta tale scolo.