(massima n. 1)
Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, secondo comma, c.p.p., dall'estradando nell'ambito delle formalitą prescritte dall'art. 717 c.p.p. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis c.p.p.