(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 16, par. 4 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nello stabilire la perenzione dell'arresto provvisorio nel caso in cui la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, attribuisce al termine di quaranta giorni, e non anche a quello di diciotto giorni, carattere di perentorietą, con la conseguente liberazione dell'estradando solo al decorso del primo.