(massima n. 3)
In ordine alle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni previste per l'estradizione per l'estero, compete alla giurisdizione — e non all'autorità governativa che invece decide sulla base di considerazioni politiche ed amministrative — il controllo di legalità, ovvero la verifica della sussistenza e della validità delle condizioni che le norme statali ed internazionali pongono perché l'estradizione sia concessa. Ciò affinché l'impegno preso dal Paese richiedente possa ritenersi giuridicamente valido e pertanto vincolante, in conformità al diritto nazionale ed internazionale. (Fattispecie in materia di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America nei confronti di un cittadino accusato d'aver commesso un omicidio ai danni di un cittadino statunitense nello Stato della Florida. La Corte, rigettando il ricorso dell'estradando, ha affermato il principio con riguardo alla verificata corrispondenza — in punto di diritto interno e internazionale — tra l'impegno assunto dallo Stato richiedente di non infliggere la pena di morte, e quanto previsto dall'art. 698 c.p.p. relativo alla tutela dei diritti fondamentali della persona).