(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, mentre prima che sia intervenuta la decisione sulla estradabilità del soggetto le misure coercitive, tra cui la custodia cautelare, possono essere disposte ove ricorrano i presupposti cautelari di cui all'art. 714, comma secondo, c.p.p., una volta intervenuta la sentenza favorevole alla estradizione tali misure devono essere applicate a semplice richiesta del Ministero di grazia e giustizia, sicché non può essere accolta la richiesta di revoca della misura proposta dall'estradando sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga.