(massima n. 1)
Non č abnorme l'ordinanza emessa dalla corte di appello, nel corso di una procedura di estradizione, con cui si chiedono precisazioni e chiarimenti al Governo istante, a prescindere dall'ampiezza degli elementi richiesti, trattandosi di provvedimento espressamente previsto dall'art. 704, comma 2, c.p.p. e dall'art. 13 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.