(massima n. 1)
In materia d'estradizione per l'estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., č proponibile ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Ne consegue che, in base all'art. 585 commi primo lett. a) e secondo lett. a) c.p.p., il termine per impugnare č quello di quindici giorni.