(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 25 maggio 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 177 c.p. nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo), in caso di revoca della liberazione condizionale deve escludersi la possibilità di rifiutare al condannato una sia pur minima riduzione della pena detentiva originaria.