(massima n. 1)
Il principio di specialità dell'estradizione, che costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale e non semplice ostacolo a disporre della persona fisica dell'imputato, non è applicabile allorché l'estradizione sia stata totalmente negata poiché il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello Stato richiedente, e la giurisdizione di tale Stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti per effetto di decisione di uno Stato estero. (Fattispecie in cui si è ritenuta legittima la procedura in contumacia nei confronti di imputato, libero all'estero, di cui era stata rifiutata l'estradizione).