(massima n. 2)
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di «protezione» dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino, trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie e opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude che in quello stesso Stato siano rispettati i diritti fondamentali della persona e che da parte di tale Paese straniero possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità. Può pertanto concedersi l'estradizione per lo Stato richiedente anche in mancanza di tale complesso di norme. (Nel caso di specie, l'estradando, cittadino tedesco, sosteneva che era stato violato un suo diritto fondamentale - quello del collaborante alla protezione – garantito dallo Stato italiano e non da quello tedesco. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'estradabilità del ricorrente per la Repubblica Federale di Germania).