(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della applicazione dell'art. 2 primo comma della Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 — che stabilisce che, quando per i fatti per i quali è chiesta l'estradizione è stata pronunciata nello Stato richiedente condanna ad una pena, quest'ultima deve essere della durata di «almeno quattro mesi» — occorre far riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera, in virtù del principio che l'esecuzione della pena appartiene, quanto alla effettiva durata e alle modalità di esecuzione, alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è pronunciata la condanna. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale è stata dichiarata dal giudice di merito la estradabilità di persona richiesta dall'Olanda per l'esecuzione di una pena di 21 mesi di reclusione, ritenendo irrilevante che la pena in concreto da eseguire, tenuto conto del periodo di detenzione presofferta all'estero e dei particolari benefici riconosciuti dalla legislazione dello Stato richiedente, fosse inferiore alla soglia prevista dalla citata convenzione).