(massima n. 1)
In tema di spese di giustizia, con riferimento all'ipotesi di opposizione al rigetto della domanda di liquidazione delle indennitą di custodia giudiziaria, non provvede il giudice dell'esecuzione bensģ il presidente dell'ufficio giudiziario competente in applicazione della procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato dalla legge n. 794 del 1942.