(massima n. 1)
Non rientra tra gli effetti penali della condanna l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non ha un contenuto di sanzione né incide in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale. Ne consegue che la previsione dell'art. 445, comma secondo, c.p.p., secondo cui l'estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e alle condizioni ivi previste, determina l'estinzione di ogni effetto penale, non estende la sua portata alla eliminazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.