(massima n. 1)
In tema di iscrizione nel casellario giudiziale, l'intangibilitą del giudicato e la natura amministrativa dell'attivitą di iscrizione non consentono la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione, in presenza di unica condanna per reato continuato, dell'iscrizione nel casellario limitatamente alla parte che concerne reato contravvenzionale punibile con la sola pena pecuniaria. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che possa scindersi l'unicitą dell'iscrizione nel casellario giudiziale relativa a condanna che comprende fra i reati in continuazione anche quello previsto dall'art. 734 c.p., posto che, altrimenti, in sede esecutiva si verrebbe a creare una differenziazione fra la sentenza passata in giudicato, la pena irrogata e la relativa iscrizione, e che quest'ultima diverrebbe scarsamente comprensibile).