(massima n. 2)
In caso di revoca della liberazione condizionale interessante un condannato alla pena dell'ergastolo, non č possibile, allo stato attuale della legislazione, trattandosi di pena perpetua, determinare la parte di essa ancora da espiare; il che trova conferma anche nella sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1993 n. 274 la quale, nel dichiarare inammissibile la relativa questione di illegittimitā costituzionale, ha rilevato che essa implicherebbe un'attivitā di integrazione legislativa riservata, come tale, al legislatore, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.