(massima n. 1)
Nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale al magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autoritą adotterą nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale. Pertanto tale magistrato cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimitą costituzionale.