(massima n. 1)
Non č configurabile, neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte d'appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'art. 681, comma 2, c.p.p., in quanto nel procedimento di grazia all'autoritā giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attivitā di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale.