(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 679 c.p.p. č possibile per il magistrato di sorveglianza modificare una misura di sicurezza terapeutica, quale l'assegnazione ad una casa di cura, applicata dal giudice di merito, previo riconoscimento del vizio parziale di mente, con altra misura di sicurezza ordinaria, quale l'assegnazione a una casa di lavoro, qualora accerti il venir meno dell'infermitā mentale del condannato e la persistenza della sua pericolositā sociale. La disciplina di cui all'art. 212 c.p. va infatti correlata con quella degli artt. 69 ord. pen. e 679 c.p.p., che consentono sempre alla Magistratura di sorveglianza di disporre l'applicazione di misure di sicurezza anche quando il giudice di merito ne abbia applicate altre con la sentenza di condanna. (Mass. redaz.).