(massima n. 1)
L'inammissibilitą della impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame. (In ossequio a tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, applicando la prescrizione, la sentenza di secondo grado, con la quale, dichiarando l'efficacia della predetta causa di estinzione in favore di un imputato che aveva ritualmente impugnato, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili, perché tardivi o proposti da difensore sprovvisto di procura speciale, i gravami degli altri imputati).