(massima n. 1)
Contro i provvedimenti del pubblico ministero, emessi quale organo dell'esecuzione, non č ammessa impugnazione, ma solo incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordine di revoca del condono del P.M., in ordine al quale la S.C., qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione).