(massima n. 1)
Correttamente viene dichiarata inammissibile, dal giudice dell'esecuzione, la richiesta del pubblico ministero che, in assenza di qualsiasi controversia circa la legittimitą o l'eseguibilitą dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia finalizzata ad ottenere che il detto giudice definisca le modalitą con le quali la demolizione, non avendovi provveduto il condannato, debba essere coattivamente effettuata