(massima n. 1)
L'art. 654 c.p.p. in armonia con la sentenza n. 55 del 22 marzo 1971 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimitą dell'art. 28 c.p.p. abrogato esclude che l'accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei giudizi civili od amministrativi nei confronti di coloro che al giudizio penale siano rimasti estranei perché non posti in condizione di intervenire.