(massima n. 1)
In tema di riparazione dell'errore giudiziario, č risarcibile anche il danno da «perdita di chance» consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato dalla mancata realizzazione del medesimo risultato. (In motivazione la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale e non ricollegato a un'ipotesi congetturale, ravvisabile nell'occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro o di partecipare con esito positivo a un concorso).