(massima n. 1)
Ai fini della revisione, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il condannato abbia potuto dare causa — per dolo o per colpa — alla sentenza da revocare. Invero l'esclusione, in tale ipotesi, della riparazione dell'errore giudiziario a favore del prosciolto in sede di revisione (art. 643 comma 1 c.p.p.) rivela implicitamente come il legislatore abbia voluto comunque liberare l'operatività della revisione dalla preclusione derivante dal comportamento processuale, negligente o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta.