(massima n. 1)
La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneitą non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la colpa dell'imputato era stata individuata nella menzogna raccontata per discolparsi; la S.C. ha annullato con rinvio per accertare se la menzogna fosse da sola determinante per la condanna o avesse concorso con altre circostanze a determinarla).