(massima n. 1)
In tema di danni provocati dall'attivitą giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito segnatamente a seguito delle situazioni di custodia cautelare ingiusta ex art. 314 c.p.p., di irragionevole durata del processo in ragione della cosiddetta legge Pinto e di condanna ingiusta accertata in sede di revisione a norma dell'art. 643 c.p.p., senza invece contemplare alcun indennizzo per una imputazione «ingiusta» cioč per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. (Nella specie il ricorrente, esercitante la professione di avvocato, invocava la riparazione del danno derivatogli per il decremento medio dei guadagni professionali patito dall'inizio della carcerazione sino alla emanazione della sentenza di assoluzione).