(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamati dall'art. 633, comma 1, c.p.p., nel testo riformulato dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n. 405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto dal nuovo testo del citato art. 11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art. 1 della legge 2 dicembre 1998 n. 420, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art. 8, nell'escludere l'operativitą del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati.