(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 633, comma 1, c.p.p., quale riformulato dall'art. 1, comma 1, della L. 23 novembre 1998, n. 405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto da nuovo testo del citato art. 11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1998 n. 420, anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art. 8, nell'escludere l'operativitą del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati.