(massima n. 1)
In tema di revisione, la competenza attribuita alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, ha natura funzionale; deve quindi ritenersi affetto da nullitā assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui č attribuita la cognizione dell'istanza di revisione.