(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 633, comma terzo, c.p.p. postula l'intervento di una pronuncia irrevocabile di condanna per il reato o i reati in conseguenza dei quali si assume essere stata emessa la sentenza di cui si domanda la revisione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso č stata ritenuta di per sč irrilevante la denuncia di falsitą in atti, frode processuale ed altro sporta dalla condannata nei confronti di pubblici ufficiali da identificare, non potendo i fatti in essa illustrati incidere sull'ammissibilitą della richiesta di revisione, se non accertati con sentenza di condanna divenuta irrevocabile).