(massima n. 1)
In tema di revisione, l'art. 634 c.p.p., richiamando specialmente le disposizioni dell'art. 633 c.p.p. sulla forma della richiesta, esige, a pena di inammissibilitą, l'autenticitą delle copie delle sentenze e dei decreti penali di condanna, uniti alla stessa, solo per i casi in cui l'istanza sia fondata sui motivi contemplati nelle lettere a), b) e d) dell'art. 630 c.p.p. e non anche nei casi previsti dalla lett. c). Tale esclusione risponde ad un criterio logico, dal momento che in queste ipotesi la prova dev'essere comunque valutata dal giudice, che ha il compito di verificarne la novitą e la rilevanza a favore dei condannati. (Fattispecie relativa all'annullamento dell'ordinanza con la quale l'istanza di revisione era stata dichiarata inammissibile poiché i documenti allegati, relativi alla remissione di querela, all'accettazione e ad un fonogramma del comandante la stazione dei carabinieri, non erano stati presentati in copia conforme all'originale).