(massima n. 1)
In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilitą con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilitą, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, cosģ come prescrive l'art. 633, comma 2, c.p.p.