(massima n. 1)
Alla luce di un'interpretazione dell'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 6, comma 5, della legge 26 marzo 2001 n. 128), che non sia meramente letterale ma tenga conto, conformemente al disposto di cui all'art. 12 delle preleggi, anche del criterio teleologico e di quello sistematico, deve ritenersi che la suddetta disposizione normativa, secondo la quale «la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari», trovi applicazione solo quando trattisi di misure cautelari applicate contestualmente alla sentenza di condanna in appello, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 275 c.p.p., introdotto anch'esso dalla citata legge n. 128 del 2001 (art. 14).