(massima n. 1)
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e suc.c. modd., non mette in discussione la ritualitā della procedura di convalida, nč l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non č eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio).