(massima n. 1)
Deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici, la sentenza che, dichiarando l'estizione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell'innocenza dell'imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque precluso dalla intervenuta causa estintiva.