(massima n. 1)
L'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, interpretato secondo quella che deve ritenersi essere stata l'intenzione del legislatore, importa che anche nel caso di ricorso per cassazione il rigetto o la declaratoria di inammissibilitą del medesimo non diano luogo a condanna del minore al pagamento delle spese processuali.