(massima n. 2)
Poiché, per specifico dettato legislativo (art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272), è esclusa la condanna alle spese processuali ed al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nelle ipotesi in cui il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso concernano un imputato minorenne, è possibile, nel caso in cui tale condanna sia stata pronunciata, ricorrere, per eliminarla, alla procedura per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., non implicando tale correzione alcuna sostanziale modifica dell'oggetto della pronuncia giurisdizionale.